Non boscosità

La Legge Regionale n.3/2013, ha modificato l'art. 14 della L.R. 52/78 per quanto attiene alla definizione di BOSCO, che risulta così allineata alla legge forestale statale DLgs 227/2001.

La DGRV 1319/2103 fornisce le "Norme di attuazione" in merito alla definizione di bosco e delle aree che sono da intendersi da questo escluse.

L'individuazione delle zone boscate risulta importante non solo ai fini di gestione e tutela del patrimonio forestale, ma anche perché, in base alla vigente legislazione in materia di paesaggio DLgs 42/04, tutte le aree boscate risultano automaticamente soggette al vincolo paesaggistico e quindi al relativo controllo su ogni forma di trasformazione.

La novità è però l'esclusione dalla definizione di bosco "dei terrazzamenti e dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico, coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetti di recupero a fini produttivi".

Questa esclusione viene operata mediante un "accertamento del carattere di non boscosità".

L'area in esame ricade secondo la Tav. 9 del PTRC nel paesaggio agricolo storico, inoltre l'analisi storica delle foto aeree visionabili nel geoportale della Regione Veneto avvalla la reale presenza in passato di pascolo arborato. Lo stesso proprietario dell'azienda è riuscito a testimoniare con fotografie d'epoca l'utilizzo del pascolo con l'allevamento delle mandrie allo stato brado.

 

 

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