Le attività lavorative comportano dei rischi riguardanti la salute dei lavoratori. Per questo motivo, la normativa italiana si è aggiornata negli anni per ridurre gli infortuni e i danni alla salute correlati alle attività lavorative, fino ad integrare le varie norme emanate nel corso degli anni nel D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008, detto anche “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro”. Questo decreto, in particolare, individua le figure della sicurezza (datore di lavoro, RSPP, medico competente, ecc.) ed i documenti da redigere e gli obblighi per i vari contesti lavorativi, siano essi lavorazioni svolte in ambiente destinato ad una specifica lavorazione (tipicamente uffici e siti produttivi) oppure siti di intervento esterni alla sede aziendale (cantieri).
Redazione Documento Valutazione Rischi
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è quell’elaborato previsto dal D.Lgs. 81/2008 che il datore di lavoro deve redigere per identificare e valutare i rischi presenti all’interno dell’azienda e nelle attività svolte, nel momento in cui sia presente almeno un dipendente o figura assimilata (es. tirocinante, stagista, ecc.). La redazione del DVR è un obbligo del datore di lavoro, che spesso si avvale del Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP) interno o esterno all’organizzazione aziendale. La redazione di questo documento necessita di adeguate conoscenze dei rischi connessi alle lavorazioni analizzate e del contesto operativo (luogo chiuso e controllato oppure luogo aperto esterno alla sede aziendale).
Redazione Piani di Sicurezza e Coordinamento
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) è redatto dai Coordinatori per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) ai sensi dell’Art. 91 del D.Lgs. 81/2008, nel caso in cui i lavori rientrino nel titolo IV del decreto e siano affidati a più di una impresa esecutrice, anche se si adotta il principio dello sfasamento temporale e spaziale. La figura del CSP può essere svolta solo da personale con una adeguata formazione e la conoscenza del campo specifico su cui opera.
Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione
La figura del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) completa il lavoro iniziato dal CSP, nella fase di esecuzione delle opere prestando attenzione che quanto previsto nel PSC sia rispettato. La figura del CSE può essere nominata anche senza la presenza di un PSC qualora insorgano delle situazioni inizialmente non previste in fase di progettazione per coordinare la sicurezza durante i lavori svolti dalle ditte incaricate. La figura del CSE può essere svolta solo da personale con una adeguata formazione e la conoscenza del campo specifico su cui opera.