Sentenza n. 38/2015 VIncA

La sentenza n. 38 della Corte Costituzionale pubblicata in Gazzetta ufficiale il 17 marzo 2015

DICHIARA

"l’illegittimità costituzionale dell’art. 65 della legge della Regione Veneto 2 aprile 2014, n. 11 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2014)"

 

 

Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza costituzionale, la disciplina della valutazione di incidenza ambientale (VINCA) sulle aree protette ai sensi di «Natura 2000», contenuta nell’art. 5 del regolamento di cui al d.P.R. n. 357 del 1997, deve ritenersi ricompresa nella «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», rientrante nella competenza esclusiva statale, e si impone a pieno titolo, anche nei suoi decreti attuativi, nei confronti delle Regioni ordinarie. In base al principio per cui le Regioni «non possono reclamare un loro coinvolgimento nell’esercizio della potestà legislativa dello Stato in materia di tutela ambientale, trattandosi di una competenza statale esclusiva» (sentenza n. 104 del 2008), questa Corte ha affermato che nemmeno l’obiettivo di preservare rigorosamente aree di eccezionale valore ambientale sia sufficiente a legittimare l’intervento del legislatore regionale in materia di VINCA, «neppure con l’argomento dell’assicurazione per il suo tramite, in via transitoria o definitiva, di una più elevata tutela dell’ambiente» (sentenza n. 67 del 2011). Alla luce di tali orientamenti giurisprudenziali deve, a maggior ragione, escludersi che il legislatore regionale possa legittimamente adottare una disposizione come quella in esame, che esenta alcune tipologie di interventi dalla valutazione di incidenza ambientale, con conseguente affievolimento della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

 

Infatti, l’art. 6, paragrafo 3, della direttiva 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE del Consiglio – attuata dall’art. 5, comma 3, del d.P.R. n. 357 del 1997 – stabilisce che deve formare oggetto di valutazione di incidenza ambientale «[q]ualsiasi piano o progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti». A fronte di tale previsione, che richiede che siano assoggettati a VINCA tutti i progetti e i piani che possano avere incidenza significativa sulle aree in questione, per una valutazione in concreto, il legislatore regionale non può esonerare determinate tipologie di interventi – tanto meno se di pianificazione – in via generale e astratta, senza incorrere in un contrasto con le normative statale ed europea.

 

Art. 65
Tutela della rete ecologica regionale "Natura 2000"

1. In attesa di un’organica disciplina regionale dei compiti e delle funzioni amministrative in materia di tutela della biodiversità sono previste speciali misure a tutela della rete ecologica regionale "Natura 2000" al fine di dare attuazione agli obblighi derivanti da:

a) articolo 6 della direttiva 1992/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, di seguito denominata direttiva Habitat;

b) articolo 4 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

c) decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e successive modificazioni;

d) decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000";

e) decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS).".

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, prioritariamente con riferimento al territorio montano, definisce per gli interventi di seguito elencati, considerati per le loro caratteristiche intrinseche di rilevante interesse pubblico, specifiche linee guida di carattere tecnico-progettuale contenenti i criteri affinché l’attuazione di detti interventi non sia assoggettata a valutazione di incidenza ambientale (VINCA):

a) interventi di realizzazione e manutenzione delle opere di difesa idrogeologica realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica;

b) interventi di pianificazione e gestione forestale sostenibile;

c) interventi di natura agro climatico ambientale finanziati con la programmazione comunitaria;

d) interventi non produttivi in materia agro ambientale finanziati con la programmazione comunitaria;

e) lavori di pronto intervento idrogeologico realizzati in regime di somma urgenza;

f) interventi di difesa fitosanitaria e lotta attiva agli incendi boschivi.

3. Per le finalità di cui al presente articolo la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi di una specifica attività di consulenza.

4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 3, quantificati in euro 20.000,00 per l’esercizio 2014, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0087 "Interventi per l’assetto territoriale" del bilancio di previsione 2014.

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