Taglio in area non boscata

Non sempre la normativa è facilmente calabile nella realtà. Alcune situazioni solo al limite della definizione di bosco da legge. Per non incorrere in sanzioni da parte dell'Autorità competente, ovvero il Corpo Forestale dello Stato, in quanto le superfici boscate sono soggette a vincolo paesaggistico e il non rispetto delle procedure comporta un reato PENALE, conviene richiedere il sopraluogo dei tecnici regionali.

Un fatto simile è stato affrontato in località Campo Solagna in Comune di Pove, ove il sopraluogo con i tecnici regionali ha accertato che il nucleo di piante disposte a filare non presentavano i requisiti minimi per essere definite bosco, ai sensi dell'art. 14 della LR 52/78 e ss.mm.ii, per cui la competenza in merito al taglio passava all'autorità territoriale più prossima, ovvero il Comune.

Si è proceduto, quindi, ad avvisare l'ufficio tecnico delle operazioni di taglio che si sarebbero effettuate.

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