Assoggettabilità Valutazione Ambientale Strategica

La direttiva europea 2001/42/CE prevede che qualsiasi piano o programma sia sottoposto a Valutazione Ambientale. La normativa italiana recepisce la direttiva nell’ambito del D. Lgs. 152/2006, prevedendo che la Valutazione Ambientale Strategica sia obbligatoria per tutti i piani ed i programmi, che sono elaborati per la valutazione della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV.

La Regione Veneto, per adeguarsi alla normativa nazionale, ha emanato alcune leggi in merito al governo del territorio, al riordino e alla semplificazione normativa (L.R. n. 4 del 26 agosto 2008 - L.R. n. 13 del 6 aprile 2012). In seguito alla sentenza n. 58 del 20131 della Corte Costituzionale la Giunta Regionale ha deliberato alcune linee di indirizzo applicativo per la VAS (DGRV n. 1717 del 3 ottobre 2013).

Con la verifica di assoggettabilità a VAS si esegue una prima valutazione se la variazione di pianificazione possa creare impatto sull’ambiente circostante; qualora lo studio dimostrasse la sussistenza di impatti più o meno significativi è necessario procedere con una analisi più approfondita, ossia con un procedimento di VAS.

Nonostante la Legge Regionale n. 11 del 23 aprile 2004 "Norme per il governo del territorio" prevede che i nuovi strumenti di pianificazione territoriale siano soggetti a procedimento Vas, molte volte in sede di Paino di Assetto del Territorio (PAT) non si riesce a prevedere nel dettaglio gli interventi di attuazione degli obiettivi generali, per cui le disposizioni attuative, come Piani d'Intervento (PI) e Piani Urbanistici Attuativi (PUA), vengono sottoposte almeno alla verifica di assoggettabilità.

Analisi di Assoggettabilità realizzate in Comune di Cassola (VI):

  • PUA "Artuso";
  • PUA "Animo";

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